ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI O.D.V.
DOTT. DARIO CASADEI
VIA DON GIACOBBE SARTOR 4
30035 MIRANO
Tel. 041 5795704 – 340 1176763
www.avomirano.altervista.org e.mail avo.mirano@gmail.com
ART .1 - Denominazione e sede
E’ costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “Associazione Volontari Ospedalieri - A.V.O. MIRANO ODV”, che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale c/o Ospedale di Mirano in via Don G. Sartor 4 .
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’A.V.O Mirano ODV, con ininterrotta attività dal 1994, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto del 21 maggio registrato a Mestre il 24.06.1994 al n° 1176 è ente del terzo settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.
ART. 2 - (Statuto)
L’organizzazione di volontariato AVO MIRANO ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 - Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 - Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 - Finalità e Attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva e principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione opera in collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, per perseguire gli obiettivi di umanizzazione della degenza, offrendo ai malati una presenza amichevole, calore umano, sostegno, dialogo, per contrastare l’isolamento e il disagio della sofferenza.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati sono:
• art.5 comma 1 lett. a) D.lgs. 117/2017 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, modificazioni;
• art.5 comma 1 lett. c) D.lgs. 117/2017 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
• art.5 comma 1 lett. u) D.lgs. 117/2017 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:
• attività nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l’isolamento, la noia, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
• servizio di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l’attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
• sviluppo e realizzazione di progetti, affiancandosi alle strutture territoriali e negli ambiti locali e anche presso il domicilio di soggetti anziani, svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici per collaborare ed integrare, non sostituire le strutture stesse, con una presenza amichevole, cosciente e preparata;
• sviluppo, collaborazione e realizzazione di progetti per il sostegno di soggetti anziani, svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici tramite la consegna gratuita di derrate alimentari e altri beni (es. vestiario);
• attività all’interno dei Centri Sollievo col supporto di una specifica formazione e con il coordinamento da parte di consulenti esperti per svolgere attività di assistenza finalizzate ad assicurare socializzazione e accoglienza, lavorando a sostegno delle abilità cognitive dei soggetti target del progetto attraverso una modalità di relazione compatibile con le problematiche cognitive/comportamentali degli ospiti;
• servizio di trasporto sociale finalizzato a garantire alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia, prevalentemente anziane o disabili l'accesso ai Centri Sollievo;
• promozione della cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università;
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del D. Lgs. 117/17.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6 - Ammissione
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, ne accettino lo statuto.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dal consiglio direttivo nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 7 - Diritti e doveri degli associati
Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali;
• di essere eletti negli stessi secondo quanto previsto dal Regolamento interno;
• essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
• votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati e purché in regola con il pagamento della quota associativa;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
• segnalare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 117/17 e s.m.i.;
Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
• partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 8 - Qualità di volontario
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 9 - Perdita della qualifica di socio
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
L’esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10 - Gli organi sociali
Sono organi dell’organizzazione:
• Assemblea degli Associati
• Consiglio Direttivo
• Presidente
• Collegio dei Probiviri
• Organo di controllo (nei casi e con i vincoli di cui all’ art. 30 del D.lgs. 117/17)
• Organo di revisione (eventuale, fermi i vincoli di cui agli art. 31 del D.lgs. 117/17)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11 - L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli associati dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART.12 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
• fissa la quota sociale;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• elegge e revoca i componenti del collegio dei Probiviri;
• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13 - Convocazione
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata, e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica contenente l’ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
ART. 14 - Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 15 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza in proprio o in delega di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza in proprio e con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 16 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da n° 3 a n° 9 membri eletti dall’Assemblea tra gli associati. La durata del mandato è di n° 3 anni e sono rieleggibili per n° 3 mandati.
Va garantito il ricambio generazionale e l’apertura democratica a tutti gli aventi diritto.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente del Consiglio, che è anche Presidente dell’Associazione e ha rappresentanza legale della stessa. Elegge inoltre un Vicepresidente che fa le veci in assenza o impedimento del Presidente.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- Amministra l’organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell’assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina l’ammissione degli associati
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- Propone al Collegio dei Probiviri la sospensione o l’esclusione di un associato;
- Determina il programma di lavoro promuovendo e coordinando l’attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- Nomina i responsabili e coordinatori di settore;
- Ratifica gli eventuali provvedimenti assunti dal Presidente in caso di necessità ed urgenza;
- Delibera sulle modalità di corresponsione e calcolo dei rimborsi spese che i volontari possono ricevere;
- Delibera su tutte le questione non di competenza dell’Assemblea;
- Approva i progetti e autorizza il Presidente alla loro gestione.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17 - Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18 - Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico e’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
L’organo di controllo:
• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19 - Organo di Revisione legale dei conti
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 20 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente.
Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia, dovesse insorgere tra i soci, tra gli organi dell’Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.
È investita, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull’esclusione dell’associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte. Giudica secondo imparzialità, dopo apposita istruttori, e nel rispetto del diritto di difesa dell’associato o del volontario.
ART. 21 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 22 - I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 24 - Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
ART. 25 - Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 26 - Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 27 - Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28 - Responsabilità ed assicurazione degli associati
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 29 - Responsabilità della organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 30 - Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 31 - Libri sociali
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
ART. 32 - Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 33 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 34 - Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Mirano, 04 Luglio 2019